CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IIIParte III

Art. 28

DOVERI DELL'IMPIEGATO

In vigore dal 22 ott 1960
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare: 1) rispettare l'orario d'ufficio ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartire dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella azienda, nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell' del regio decreto-legge 13 novembre 1924 n. 1825; 4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-28-2

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DOVERI DELL'IMPIEGATO (Art. 28 Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori addetti alle imprese delle budella e della trippa.) — Testo vigente | Portale Normativo