CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IIIParte III

Art. 27

CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI

In vigore dal 22 ott 1960
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. Il tempo trascorso in servizio militare è computato ai soli effetti dell'anzianità. Al termine del servizio militare per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, l'impiegato, entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore, di lavoro per riprendere servizio; in caso contrario l'impiegato si intenderà dimissionario alla data dello chiamata o del richiamo alle armi. La conservazione del posto non spetta agli impiegati assunti per lavori stagionali. Per il trattamento economico durante la chiamata alle armi per obblighi di leva o durante il richiamo alle armi, valgono le norme di legge in vigore al momento del richiamo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-27-2

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CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI (Art. 27 Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori addetti alle imprese delle budella e della trippa.) — Testo vigente | Portale Normativo