Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

Art. 137

In vigore dal 3 mar 1961
Ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio prestato in qualità di ricevitore, gerente, supplente collettore e portalettere rurale, la durata della prigionia o della deportazione in paese straniero, avvenuta in pendenza di servizio, nonché il periodo in cui il personale predetto è stato lontano dagli uffici per essere questi rimasti in territori temporaneamente occupati dallo straniero, sono equiparati al servizio effettivo per le assegnazioni senza concorso e per le ammissioni ai concorsi ai sensi dei precedenti . I titolari ed i gerenti di ricevitorie temporanee funzionanti per parte dell'anno, previste anteriormente alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono considerati, ai fini predetti, in servizio effettivo anche nei periodi in cui i rispettivi uffici sono rimasti chiusi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-137

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Art. 137 Approvazione del regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere. — Testo vigente | Portale Normativo