Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Parte I
Art. 114
In vigore dal 3 mar 1961
Quando sia stata avanzata domanda di pensione privilegiata, può intanto essere liquidata la pensione ordinaria, con riserva di liquidare quella privilegiata dopo compiuti i prescritti accertamenti.
Se però all'interessato, in ragione degli anni di servizio, spetta indennità per una volta tanto, la relativa liquidazione è disposta con la deliberazione con la quale venga respinta la domanda di pensione privilegiata, salvo la concessione di un acconto in misura non eccedente la metà dell'indennità stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-114