Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Parte I
Art. 113
In vigore dal 3 mar 1961
Nel caso in cui all'atto della cessazione dal servizio non sia possibile provvedere immediatamente alla liquidazione della pensione, diretta o indiretta, e, in ogni caso, in attesa che sia fatto luogo alla liquidazione stessa, viene concessa in via provvisoria la pensione eventualmente spettante in base ai soli servizi accertati, con riserva di adottare il provvedimento definitivo non appena completata la documentazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-113