CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai
Art. 55
DISPOSIZIONI FINALI
In vigore dal 21 ott 1960
Qualora dalla Federazione italiana Lavoratori del Legno dell'Edilizia e delle industrie Affini, dalla Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, e dalla Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno, siano concordate con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto tra le Organizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso Organizzazioni aderenti alla Confederazione Generale dell'Industria italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-55