Art. 3
CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIEGATI
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-3-2
CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIEGATI
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Il testo suddivide gli impiegati tecnici e amministrativi in tre categorie distinte a seconda della complessità del lavoro svolto. La prima categoria include chi ha mansioni di concetto con funzioni direttive o di particolare importanza, mentre la seconda comprende chi svolge mansioni di concetto ordinarie. La terza categoria è dedicata agli impiegati con mansioni d'ordine, distinta tra il gruppo A e il gruppo B, quest'ultimo riservato a compiti che non richiedono specifica esperienza o preparazione. Inoltre, viene garantito che i diplomati e i laureati in discipline tecniche attinenti al settore non possano essere inquadrati al di sotto della seconda categoria.
La norma definisce i criteri di inquadramento e suddivisione del personale impiegatizio in categorie in base al tipo di mansioni svolte e al titolo di studio posseduto.
Si applica ai lavoratori con qualifica di impiegato dipendenti dalle imprese del legno e del sughero e ai relativi datori di lavoro.
Un lavoratore assunto come perito diplomato con specializzazione tecnica attinente all'industria del legno non può essere inserito nella terza categoria. Il datore di lavoro è tenuto ad inquadrarlo almeno nella seconda categoria tecnico-amministrativa.
Obbligo per il datore di lavoro di non assegnare il laureato o diplomato in specialità tecniche inerenti all'industria a una categoria inferiore alla 2ª.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.