CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati

Art. 31

MENSA

In vigore dal 21 ott 1960
Tenendo conto della varietà delle situazioni in atto che rendono difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti o le indennità, sostitutive finora corrisposte agli impiegati; salva la facoltà di eventuali accordi locali o aziendali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-31-2

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MENSA (Art. 31 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo