CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati

Art. 31

MENSA

In vigore dal 21 ott 1960
Tenendo conto della varietà delle situazioni in atto che rendono difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti o le indennità, sostitutive finora corrisposte agli impiegati; salva la facoltà di eventuali accordi locali o aziendali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-31-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo