CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati
Art. 31
86 / 151MENSA
In vigore dal 21 ott 1960
Tenendo conto della varietà delle situazioni in atto che rendono difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti o le indennità, sostitutive finora corrisposte agli impiegati; salva la facoltà di eventuali accordi locali o aziendali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-31-2