CCNL dipendenti istituti di cura privati Allegato Norme commissioni paritetiche
Art. 12
In vigore dal 20 ott 1960
La Organizzazione sindacale dell'inadempiente dopo averlo sentito provvederà d'accordo con l'altra Organizzazione a convocare o meno la Commissione per esperire il tentativo di amichevole componimento.
Stabilita l'intesa di esperirlo, esso dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla denuncia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-12-3