Art. 12
CCNL dipendenti istituti di cura privati Allegato Norme commissioni paritetiche

Art. 12

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In vigore dal 20 ott 1960
La Organizzazione sindacale dell'inadempiente dopo averlo sentito provvederà d'accordo con l'altra Organizzazione a convocare o meno la Commissione per esperire il tentativo di amichevole componimento. Stabilita l'intesa di esperirlo, esso dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla denuncia.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-12-3