CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 1
Definizione.
In vigore dal 20 ott 1960
CONTRATTO NAZIONALE NORMATIVO DI LAVORO
DEL 24 MAGGIO 1956
PER I DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI
L'anno 1956 il 24 maggio in Roma presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale presente il Ministro On.le Ezio Vigorelli, assistito dal dott. Gaetano Pistillo;
tra
la ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI (A.N.C.I.P.) in persona del prof. Ugo Trevisan, Presidente; dott. Bruno Cappello e prof. Alberto Cucchia, Vice presidenti; suor Giovanna Gorghi, padre Bassiano Ferranti, padre Domenico Rinaldi, professor Michele Molteni, dott. Pietro Gallotti, dott. Ezio Partesana, dott. Ferdinando Lelli, prof. G. Battista Contardo, dott. Aldo Barozzi, sig. Enrico Rossi, dottor Arrigo Avezzù, dott. Arturo Segato, prof. Pino Tagliaferro, prof. Walter Melocchi, dott. Giovanni Ceccaroni, dott. Giovanni Bernardi, prof. Mario Prati, prof. Ugo Stoppato, dott. Giuseppe Marchetti, prof. Pasquale Baiocchi, prof. Andrea Albanese, dott.
Mario Costa, dott. Consuelo Luccioni, dott. Carmine D'Amico, professor Pasquale De Rosa, assistiti dall'avv. Tommaso Martucci;
la FEDERAZIONE ITALIANA DEI SINDACATI OSPEDALIERI ADERENTI ALLA C.I.S.L. rappresentata dai signori Luigi Parini, Segretario generale e dai signori Giuseppe Prandi ed Arrigo Ferrari Bravo, Segretari Nazionali, dott. Angelo Vigoni medico e sig.na Vittoria Colombo infermiera, assistiti dal dott. Paolo Cavezzali, Segretario della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, che stipula e firma anche in rappresentanza della Confederazione stessa;
la FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI OSPEDALIERI ADERENTI ALLA C.G.I.L. in persona dei signori Romolo Rovere, Segretario Nazionale responsabile, ed Emilio Lanzetta, Segretario Nazionale, assistiti dall'ing.
Giuseppe Tangarella, Vice Segretario della C.G.I.L., che stipula e firma anche in rappresentanza della Confederazione stessa;
la UNIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI OSPEDALIERI ADERENTI ALLA U.I.L. rappresentata dal sig. Rigo Bruno Bellucci, Segretario Nazionale, e dai sigg. Fernando Ceccati e Armando Pascucci, Vice Segretari, Ezio Casadei e Fausto Cardoni, assistiti dal dott.
Raffaele Vanni della Segreteria dell'Unione italiana del Lavoro, che stipula e firma anche in rappresentanza di questa ultima;
e tra la ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI
anzidetta e come sopra rappresentata ed assistita
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE OSPEDALIERI E DIPENDENTI CASE DI CURA PRIVATE ADERENTI ALLA C.I.S.N.A.L. in persona del sig. Umberto Cascini, Segretario Nazionale, e signori Edoardo Nola, Adelaide Casadei, ostetrica, e Gerolamo Cattaneo, infermiere, assistiti dal dott. Enrico Bruno, Segretario Confederale, che insieme al dottor Verledo Guidi dell'Ufficio Sindacale, stipula e firma anche in rappresentanza della C.I.S.N.A.L.
PREMESSO
1) Che il Contratto Nazionale normativo stipulato il 27 settembre 1949 era scaduto il 31 dicembre 1952 e che il suo adeguamento era stato sollecitato non solo dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori della categoria aderenti alla C.G.I.L. ed alla C.I.S.N.A.L. che lo avevano rispettivamente stipulato e firmato, ma altresì da quelle aderenti alla C.I.S.L., che lo aveva fatto anche a mezzo del Ministero del Lavoro, ed alla U.I.L., i Sindacati periferici delle quali, in varie province, lo avevano accettato partecipando alla stipulazione degli accordi economici;
2) Che nel frattempo si erano verificate alcune iniziative parlamentari sia al Senato che alla Camera, intese ad estendere la indennità di profilassi di cui alla Legge 9 aprile 1953 n. 310 e che in effetti è soltanto un aumento di retribuzione, ai dipendenti dei Sanatori privati per tubercolotici polmonari ed intese ad estendere altresì al personale degli Istituti di Cura privati in genere lo stesso trattamento retribuitivo dei dipendenti dei pubblici ospedali;
3) Che le dette iniziative, indipendentemente dalle diverse considerazioni pregiudiziali e di merito sulle differenze tra ospedali pubblici ed ospedali privati, presupponevano una carenza di iniziativa sindacale nel settore, mentre un più equo ed esteso trattamento sia normativo che economico dei dipendenti degli Istituti di Cura Privati può essere attuato nella sua vera sede, quella sindacale, attraverso la Associazione Nazionale stipulante, tanto più che essa per il numero dei suoi aderenti e dei relativi letti e dipendenti, è l'unica organizzazione sindacale a carattere nazionale nella quale si identifichi la categoria;
4) Che perciò, prescindendo dalla possibilità che la legge estenda anche ai non soci delle organizzazioni sindacali la osservanza dei contratti collettivi di lavoro, si raggiunge qui sul piano nazionale una regolamentazione normativa ed in sede periferica si conseguirà un trattamento economico dei dipendenti della categoria per estensione e per contenuto soddisfacenti, e tutto ciò in attesa di una più concreta ed organica utilizzazione dagli Istituti di Cura Privati che viene qui affermata, anche come mezzo del libero esercizio professionale del medico, nel campo dell'assistenza sanitaria e sociale;
5) Che dalle trattative qui effettuatesi, sono stati esclusi gli Ordini sia dei medici sia delle ostetriche sia degli altri professionisti, in quanto essi non esplicano funzioni sindacali e tanto meno di rappresentanza degli interessi che si attengono al rapporto di lavoro subordinato, rappresentanza che è delle Organizzazioni sindacali di cui in premessa come di quelle altre che la acquisiscano e nei confronti delle quali sono estensibili le stesse intese; ed escluse altresì le Organizzazioni sindacali che comunque rappresentino, i lavoratori dell'industria, del commercio e di altri settori, giacché gli Istituti di Cura privati esplicano una attività ospedaliera e costituiscono pertanto una categoria a sè, sindacalmente autonoma e tale da dover essere considerata distintamente anche dalla relativa legislazione del lavoro e regolata nelle attività sanitarie controllate dall'Alto Commissariato per
l'Igiene e la
SI È STIPULATO
il presente Contratto Nazionale collettivo che regola la parte normativa del rapporto di lavoro fra gli Istituti di Cura Privati ed il personale da essi dipendente:
.
Definizione.
Per Istituti di Cura privati si intendono le Cliniche, le Case di Cura e gli Istituti sanitari laici e religiosi il cui esercizio sia autorizzato ai sensi dell'art. 193 del T.U. delle Leggi Sanitarie e del Regolamento per la esecuzione della Legge 14 febbraio 1904 n. 36, approvato col R.D. 16 agosto 1909, n. 615 e che siano destinati al ricovero di persone affette da malattia in atto e perciò abbisognevoli di speciali cure medico-chirurgiche. Si considerano inclusi gli ambulatori, i gabinetti e laboratori di analisi solo se costituiscono parte integrante e funzionale degli Istituti ed il personale addettovi è alle dirette dipendenze dei medesimi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-1