Accordo 18 dicembre 1957 istituzione collegi tecnici categoria impiegati

Art. 8

In vigore dal 18 ott 1960
Sulle risultanze degli atti il Collegio Tecnico Nazionale esprimerà, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se la decisione sia stata adottata a maggioranza, o all'unanimità. Del verbale potrà essere rilasciata copia autentica a richiesta delle parti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-adi-8

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Art. 8 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi. — Testo vigente | Portale Normativo