Accordo 18 dicembre 1957 istituzione collegi tecnici categoria impiegati

Art. 6

In vigore dal 18 ott 1960
L'Associazione degli Industriali dei Laterizi e le contrapposte Associazioni di categoria rappresentanti i lavoratori, designeranno ciascuna fino a dieci nominativi di esperti fra i quali di volta in volta ciascuna Associazione indicherà le due persone prescelte a far parte del Collegio Nazionale. Il Collegio è presieduto da un funzionario del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-adi-6

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Art. 6 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi. — Testo vigente | Portale Normativo