CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV
Art. 22
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
In vigore dal 16 ott 1960
Ai lavoratori che sono membri di organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali di Categoria, della Camera del Lavoro, della Unione Provinciale dei Lavoratori e della Camera Sindacale Provinciale, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette, tramite le associazioni territoriali degli industriali, all'azienda cui il lavoratore appartiene.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-22-4