CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV

Art. 17

In vigore dal 16 ott 1960
In relazione al precedente articolo, è stabilito quanto segue: a) Ferie. - Per i lavoratori che al momento dell'invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno tre mesi alle lavorazioni di cui al presente accordo, la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale. b) Festività infrasettimanali e nazionali. - In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorchè il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana. c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilità. - Agli effetti di tali istituti l'indennità competente a norma del presente accordo sarà calcolata nella retribuzione, ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell'anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi. Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente alle indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell'8% sulla indennità corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente, od a periodi più lunghi o a fine d'anno. d) Indennità di licenziamento. - Per il lavoratore addetto normalmente alle lavorazioni di cui ai precedenti articoli, la relativa indennità sarà calcolata nella indennità di licenziamento ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nella lavorazione di cui si tratta negli ultimi dodici mesi o nel minor periodo di servizio prestato. e) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi della indennità del primo gruppo di cui all', i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l'indennità stessa sarà mantenuta nella misura prevista per il primo gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-17-4

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Art. 17 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini). — Testo vigente | Portale Normativo