Accordo nazionale scala mobile salari agricoli 24 settembre 1952
Art. 16
SALARI NON SCOMPOSTI
In vigore dal 14 ott 1960
Nelle province ove il salario (retribuzione di cui alla norma n. 8 del Patto Nazionale per i braccianti avventizi) non risulti ancora scomposto nei suoi due elementi, paga base e contingenza, le variazioni di scala mobile anziché sulla indennità di contingenza, in relazione a quanto stabilito dal presente accordo, saranno apportare all'intero salario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1012#art-ans-16