Accordo nazionale scala mobile salari agricoli 24 settembre 1952

Art. 16

SALARI NON SCOMPOSTI

In vigore dal 14 ott 1960
Nelle province ove il salario (retribuzione di cui alla norma n. 8 del Patto Nazionale per i braccianti avventizi) non risulti ancora scomposto nei suoi due elementi, paga base e contingenza, le variazioni di scala mobile anziché sulla indennità di contingenza, in relazione a quanto stabilito dal presente accordo, saranno apportare all'intero salario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1012#art-ans-16

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SALARI NON SCOMPOSTI (Art. 16 Norme relative alla disciplina della scala mobile per i salariati agricoli e per i dirigenti e gli impiegati di imprese agricole e forestali.) — Testo vigente | Portale Normativo