Art. 16 · SALARI NON SCOMPOSTI
Accordo nazionale scala mobile salari agricoli 24 settembre 1952

Art. 16

16 / 29

SALARI NON SCOMPOSTI

In vigore dal 14 ott 1960
Nelle province ove il salario (retribuzione di cui alla norma n. 8 del Patto Nazionale per i braccianti avventizi) non risulti ancora scomposto nei suoi due elementi, paga base e contingenza, le variazioni di scala mobile anziché sulla indennità di contingenza, in relazione a quanto stabilito dal presente accordo, saranno apportare all'intero salario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1012#art-ans-16