Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma›Titolo IV
Art. 24
In vigore dal 18 gen 1961
Gli insegnamenti teorici possono essere impartiti agli allievi ed allieve a sezioni unite. Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnico-sportivi vengono invece impartiti separatamente per la sezione maschile e per quella femminile con programmi differenziati, e da insegnanti dello stesso sesso degli allievi.
Per le esigenze delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali ogni sezione si suddivide in reparti costituiti, di massima, di trenta allievi ciascuno.
Le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali hanno luogo presso gli stadi e gli edifici ginnico-sportivi in disponibilità dell'Istituto; le esercitazioni integrative possono svolgersi anche in altre sedi e in località dotate delle apposite attrezzature.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-24