Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di RomaTitolo IV

Art. 23

In vigore dal 18 gen 1961
Il calendario dell'anno accademico è fissato dalle disposizioni ministeriali. Il Consiglio direttivo può, per giustificati motivi, apportare variazioni al calendario suddetto in modo da permettere, durante la stagione estiva, il completamento della preparazione professionale di cui al successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-23

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Art. 23 Approvazione dello statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo