Art. 13

In vigore dal 1 nov 1961
Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali. Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni. Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi sussidi a favore degli allievi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;1985#art-13

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Art. 13 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Lanciano (Chieti). — Testo vigente | Portale Normativo