Art. 12
In vigore dal 1 nov 1961
Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa e da due esperti delle categorie tenenti all'Amministrazione dello Stato.
La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dai direttore della scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;1985#art-12