Art. 3

In vigore dal 29 ott 1961
Presso l'Istituto potranno essere istituiti: a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani; b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati; c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati; d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini e) corsi preparatori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;1960#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Caltanissetta. — Testo vigente | Portale Normativo