Art. 2
In vigore dal 29 ott 1961
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica con sezione per:
aggiustatore meccanico.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettricista impiantista a b. t.
3. Scuola professionale per l'industria estrattiva, con sezioni per:
minatore;
preparatore meccanico di minerali;
operaio petroliero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;1960#art-2