Art. 2

In vigore dal 29 set 1960
Il Prefetto della provincia di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 luglio 1960 GRONCHI SPATARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 67. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-06;971#art-2

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Art. 2 Distacco delle frazioni Casevecchie e Martini dal comune di Airasca ed aggregazione a quello di Piscina (Torino). — Testo vigente | Portale Normativo