Art. 1
In vigore dal 29 set 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le istanze in data 1 novembre 1957, con le quali la rispettiva maggioranza qualificata dei contribuenti delle frazioni Casevecchie e Martini del comune di Airasca (Torino) ha chiesto l'aggregazione delle frazioni medesime al comune di Piscina;
Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Airasca in data 28 ottobre 1958, numeri 135 e 139, ed in data 1 marzo 1959, n. 25; del Consiglio comunale di Piscina in data 4 dicembre 1957, numeri 97 e 98; del Consiglio provinciale di Torino in data 12 ottobre 1959, n. 22-6204, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;
Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 aprile 1960, n. 729;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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Le frazioni Casevecchie e Martini sono distaccate dal comune di Airasca ed aggregate al comune di Piscina, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-06;971#art-1