Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia
Art. 2
In vigore dal 11 dic 1960
I fini dell'Opera sono quelli indicati dall' del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, e cioè l'assistenza ai pensionati di tutte le categorie della Previdenza sociale, per i quali l'Opera - nella misura delle sue disponibilità - provvede:
1) all'istituzione di case di riposo per pensionati, di convalescenziari, di colonie marine, montane e di altri luoghi di cura, allo sviluppo di istituzioni atte ad assicurare ai pensionati convenienti cure mediche, chirurgiche, fisioterapiche e termali;
2) all'educazione ed istruzione dei figli minorenni dei pensionati, anche se orfani, mediante conferimento di borse di studio o con l'ammissione in convitti nazionali;
3) ai bisogni urgenti dei pensionati e delle loro famiglie, determinati da circostanze di carattere eccezionale;
4) ad ogni altro fine di maturità di previdenza o di assistenza in genere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-06;1372#art-sdo-2