Art. 3

In vigore dal 1 lug 1960
Sulle merci importate dai Paesi e Territori non europei che mantengono delle relazioni particolari con il Belgio, la Francia e i Paesi Bassi, associati alla Comunità Economica Europea, sono riscossi i dazi doganali nella misura stabilita dai precedenti , a condizione che le merci stesse siano accompagnate da un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità dei Paesi e Territori di esportazione e risultino trasportate direttamente dal luogo di origine fino ad uno qualsiasi degli Stati membri della predetta Comunità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-28;588#art-3

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