Art. 2

In vigore dal 1 lug 1960
Per le merci importate nelle condizioni di cui allo rimane tuttavia applicabile il regime daziario entrato in vigore dopo il 1 gennaio 1957, qualora questo risulti inferiore a quello applicato a tale data e ridotto complessivamente del 20%.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-28;588#art-2

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