Art. 2
In vigore dal 4 set 1960
Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1959-1960, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Entrata:
Cap. n. 13-ter (di nuova, istituzione).- "Pre-
levamento dal fondo di riserva".................. L. 800.000.000 Spesa:
Cap. n. 60 (modificata la denominazione). - "
Spese per l'impianto di collegamenti telefonici.
Concorso nelle spese per l'esecuzione di impianti
telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova isti-
tuzione (legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modifi-
cata dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1123, 28
giugno 1956, n. 716 e 30 dicembre 1959, numero
1215)............................................ L. 800.000.000
---------- Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento insieme al conto consuntivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1959-1960.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 giugno 1960
GRONCHI
MANNA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 212. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;833#art-2