Art. 1
In vigore dal 4 set 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sulla costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 della legge 30 luglio 1959, n. 547, che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1959-1960;
Visto l' della legge 10 aprile 1954, n. 189, concernente la disciplina e la finalità del fondo di riserva per le spese impreviste della cennata Azienda di Stato;
Visto l'art. 3 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, relativa alla proroga ed alla modifica delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici, il quale articolo dispone che all'onere derivante dalla applicazione della stessa legge si farà fronte, per lo esercizio finanziario 1959-1960, con un prelevamento di L. 800.000.000 dal fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Visto che il fondo di riserva dell'Azienda medesima presenta una disponibilità di L. 800.000.000 depositate in conto corrente presso la Tesoreria Centrale;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a prelevare dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste, esistente presso la Tesoreria centrale, la somma di L. 800.000.000 per far fronte, per l'esercizio 1959-1960, all'onere derivante dall'applicazione della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, concernente la proroga, e la modifica delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;833#art-1