Art. 2
In vigore dal 18 ago 1960
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 180. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;814#art-2