Art. 1
In vigore dal 18 ago 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;
Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550 e 27 dicembre 1956, n. 1571;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il bilancio e con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Dopo la lettera d) dell'art. 17 del regolamento generale, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, nel nuovo testo recato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, n. 550, viene aggiunto il seguente comma:
"E in facoltà dell'Amministrazione di ridurre le percentuali di cui sopra fino al 50% del loro ammontare qualora l'incasso delle lotterie e la disponibilità del fondo di riserva rendano opportuna e possibile tale riduzione".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;814#art-1