Art. 2
In vigore dal 13 ago 1960
Il Prefetto della provincia dell'Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 giugno 1960
GRONCHI
SPATARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 93. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;744#art-2