Art. 2

In vigore dal 13 ago 1960
Il Prefetto della provincia dell'Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 giugno 1960 GRONCHI SPATARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1960 Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 93. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;744#art-2

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Art. 2 Distacco della frazione Castelnuovo dal comune di Massa d'Albe e sua aggregazione a quello di Avezzano (L'Aquila). — Testo vigente | Portale Normativo