Art. 1

In vigore dal 13 ago 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le istanze in data 4 marzo e 23 novembre 1957, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Castelnuovo del comune di Massa d'Albe (L'Aquila) ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima al comune di Avezzano; Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Massa d'Albe in data 7 giugno 1959, n. 21; del commissario prefettizio del comune di Avezzano in data 17 marzo 1958, n. 99; del Consiglio provinciale dell'Aquila in data 16 maggio 1959, numeri 28/4 e 27/3, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola; Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 1 marzo 1960, n. 229; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . La frazione Castelnuovo è distaccata dal comune di Massa d'Albe ed aggregata al comune di Avezzano, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.
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