Art. 23
In vigore dal 4 nov 1961
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizione vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi, dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 giugno 1961
GRONCHI
MEDICI - TAVIANI - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 139, foglio n. 14.- VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;2014#art-23