Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 4 nov 1961
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizione vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi, dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 giugno 1961 GRONCHI MEDICI - TAVIANI - SPATARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 139, foglio n. 14.- VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;2014#art-23