Art. 2
In vigore dal 3 nov 1961
Il predetto Istituito professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni;
1. Scuola professionale per i servizi di cucina, con sezione per:
addetto ai servizi alberghieri di cucina.
2. Scuola professionale per i servizi di sala e bar, con sezione per:
addetto ai servizi alberghieri di sala bar.
3. Scuola professionale per i servizi di portineria, con sezione per:
addetto alla portineria di albergo.
4. Scuola professionale per i servizi di segreteria e di amministrazione, con sezione per:
addetto alla segreteria ed all'amministrazione d'albergo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;2004#art-2