Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 3 nov 1961
Il predetto Istituito professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni; 1. Scuola professionale per i servizi di cucina, con sezione per: addetto ai servizi alberghieri di cucina. 2. Scuola professionale per i servizi di sala e bar, con sezione per: addetto ai servizi alberghieri di sala bar. 3. Scuola professionale per i servizi di portineria, con sezione per: addetto alla portineria di albergo. 4. Scuola professionale per i servizi di segreteria e di amministrazione, con sezione per: addetto alla segreteria ed all'amministrazione d'albergo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;2004#art-2