Art. 9

In vigore dal 28 ott 1961
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; tecnica professionale; merceologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; pratica commerciale e contabilità generale; organizzazione e amministrazione alberghiera: lingue estere; nozioni di amministrazione; cartografia; materie professionali; dattilografia e stenografia; religione; educazione fisica. È inoltre obbligatoria, per il settore turistico, la frequenza di un corso annuale di conferenze su argomenti vari interessanti il turismo e problemi di attualità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1947#art-9

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