Art. 2
In vigore dal 28 ott 1961
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'organizzazione turistica e alberghiera.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali:
A) per il settore turistico:
1. Scuola professionale per gli addetti agli uffici turistici: con due sezioni.
B) per il settore alberghiero:
1. Scuola professionale per i servizi di sala e bar, con sezione per:
addetto ai servizi alberghieri di sala e bar;
2. Scuola professionale per i servizi di segreteria e di amministrazione con sezione per:
addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1947#art-2