Art. 2

In vigore dal 26 ott 1961
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso e costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: congegnatore meccanico (n. 2 sezioni). 2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per: elettricista impiantista a b. t. 3. Scuola professionale per l'industria edile, con sezioni per: muratore (n. 3. sezioni); carpentiere in legno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1940#art-2

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Art. 2 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Gemona del Friuli (Udine). — Testo vigente | Portale Normativo