Art. 2
In vigore dal 26 ott 1961
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso e costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
congegnatore meccanico (n. 2 sezioni).
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettricista impiantista a b. t.
3. Scuola professionale per l'industria edile, con sezioni per:
muratore (n. 3. sezioni);
carpentiere in legno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1940#art-2