Art. 1

In vigore dal 26 ott 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1960 è istituita in Genoma del Friuli (Udine) una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato. A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica industriale statale di Genoma del Friuli è soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale industriale, già aggregata alla predetta scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale. Con la stessa decorrenza la scuola tecnica industriale statale di Tolmezzo è trasformata in scuola professionale coordinata dell'Istituto professionale di Gemona del Friuli. La scuola secondaria di avviamento professionale industriale, già aggregata alla predetta scuola tecnica, continua a funzionare secondo l'attuale ordinamento. La direzione di essa rimane affidata al direttore incaricato della scuola professionale.
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