Art. 4

In vigore dal 16 lug 1960
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 maggio 1960 GRONCHI TAMBRONI - SEGNI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1960 Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 40. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-18;591#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Istituzione in Mogadiscio (Somalia) di un'Ambasciata e di un Consolato generale di 1ª categoria ed in Chisimaio (Somalia) di un Consolato di 1ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo