Art. 3
In vigore dal 16 lug 1960
È istituito in Chisimaio un Consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: la regione del Basso Giuba.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-18;591#art-3