Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali›Capo V›Sez. I
Art. 51
T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 44, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, comma 1, 2, 3, 4 e 5
In vigore dal 8 lug 1960
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, , e Legge 23 marzo 1956, n. 136, , comma 1°, 2°, 3°, 4° e 5°)
La votazione deve proseguire fino alle ore 22.
A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:
1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;
2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;
3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'Ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;
4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della saia durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.
La mancanza di sugellazione delle urne, o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo producono la nullità delle operazioni elettorali.
Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-51