Art. 49
T. U. 5 aprile 1951, n. 203. art. 42, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 26
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-49
T. U. 5 aprile 1951, n. 203. art. 42, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 26
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-49
Una volta accertata l'identità dell'elettore, il presidente estrae una scheda e la consegna insieme alla matita, leggendo ad alta voce il numero dell'appendice che viene annotato sulla lista elettorale. L'elettore compila la scheda in cabina, la piega e la riconsegna al presidente insieme alla matita. Il presidente verifica l'autenticità di firma, bollo e numero dell'appendice, stacca l'appendice e inserisce la scheda nell'urna, mentre un membro del seggio attesta il voto con la propria firma. Se la scheda è priva di appendice, numero, bollo o firma dello scrutatore, non viene inserita nell'urna, viene vidimata e allegata al verbale, e l'elettore non può più votare.
La norma disciplina la procedura di consegna, votazione e riconsegna della scheda elettorale per garantire la regolarità del voto, la certezza dell'identità dell'elettore e l'autenticità della scheda inserita nell'urna.
Si applica agli elettori che si recano a votare per le elezioni comunali e ai membri dell'ufficio elettorale di sezione (presidente, scrutatori e segretario).
Un cittadino entra al seggio, viene identificato e riceve la scheda con la matita dopo la lettura e trascrizione del numero di appendice. Dopo aver votato in cabina e piegato la scheda, la riporta al presidente, il quale controlla il numero, stacca l'appendice e deposita la scheda nell'urna, registrando l'avvenuta votazione.
L'elettore deve compilare la scheda in cabina e restituirla piegata (e chiusa nei Comuni con oltre 10.000 abitanti) insieme alla matita. Se la scheda è priva di appendice, numero, bollo o firma, non è ammessa nell'urna e l'elettore non può più votare; inoltre, la mancata riconsegna della scheda ricevuta viene annotata con menzione speciale a verbale.
L'articolo 15, comma 1, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 ha modificato l'articolo 49 del Testo Unico.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.