Art. 3
In vigore dal 26 mar 1960
Le norme statutarie concernenti l'ordinamento della, nuova Facoltà sono approvate nel testo annesso al presente decreto vistato dal Ministro per la pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 1960
GRONCHI
MEDICI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 37. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-18;122#art-3