Art. 1
In vigore dal 26 mar 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Università, di Urbino;
Veduto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Veduta la richiesta del Rettore dell'Università di Urbino intesa ad ottenere l'istituzione presso l'Università libera di una nuova Facoltà di economia e commercio, in aggiunta alle Facoltà universitarie esistenti, con sede distaccata nella città di Ancona;
Veduta la convenzione stipulata fra l'Università di Urbino e gli Enti locali e provinciali di Ancona per il finanziamento e il mantenimento dell'istituenda Facoltà di economia e commercio, nonché le delibere delle competenti autorità accademiche;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta del 30 ottobre 1959;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alla istituzione della suddetta Facoltà dato che essa già, esiste di fatto nella città di Ancona ed è frequentata ormai da centinaia di studenti;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
.
È approvata, la convenzione stipulata tra l'Università di Urbino e gli Enti locali e provinciali indicati nella convenzione medesima per il finanziamento ed il mantenimento della Facoltà, di economia e commercio presso l'Università di Urbino con sede distaccata in Ancona.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-18;122#art-1