Art. 2

In vigore dal 28 feb 1960
L'applicazione del contributo di cui trattasi, nella misura indicata nel precedente articolo, ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello corrente alla data del 31 dicembre 1959. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 febbraio 1960 GRONCHI SEGNI - ZACCAGNINI TAMBRONI Visto il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1960 Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 87. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-02;59#art-2

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Art. 2 Determinazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro, per l'anno 1960, alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto. — Testo vigente | Portale Normativo